FUNEBRE (ATTIVITA')
Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
- disbrigo su mandato delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- fornitura di feretro e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- trasferimento di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
Sono attività accessorie di onoranza funebre:
- arredo camera mortuaria, dove non vietato;
- vestizione e toeletta funebre;
- fornitura composizione floreali;
- comunicazione decesso sui giornali e su altri spazi autorizzati;
- altre prestazioni a richiesta degli utenti.
COSA SERVE | LEGISLAZIONE |
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Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al COMUNE. |
D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997. Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria. Regolamento Regionale n. 4 del 23 maggio 2006. Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 19/2004. Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2010. Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario- Legge Comunitaria Regionale per il 2010. |
Scheda aggiornata al 14 febbraio 2012