La P.E.C. nel Registro delle imprese
Cos'è la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è l'equivalente informatico della "classica" raccomandata con ricevuta di ritorno.Si tratta sostanzialmente di un messaggio di posta elettronica di cui vengono fornite le ricevute, aventi valore legale, di avvenuta spedizione e di avvenuta o mancata consegna. Per poter usufruire delle funzionalità di PEC, non è sufficiente una casella di posta normale, ma bisogna acquisire una casella (di PEC appunto) da un gestore di Posta Elettronica Certificata autorizzato.
per ulteriori approfondimenti »
Un elenco dei gestori pubblici di Posta Elettronica Certificata è disponibile sul sito DigitPA).
Posta elettronica certificata: è possibile consultare l’indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti
E' on line il portale telematico http://www.inipec.gov.it per accedere (senza necessità di autenticazione) all’elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti.
La PEC al Registro Imprese
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IMPRESE INDIVIDUALI
Il decreto legge n. 179/2012, all'art. 5, ha introdotto l'obbligo, dal 20 ottobre 2012, per le imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese e all'albo delle imprese artigiane, di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di posta elettronica certificata, come peraltro già previsto per le imprese societarie.
La Legge 17/12/2012 n. 221, di conversione del Decreto Legge 179/2012 - in vigore dal 19 dicembre 2012 - prevede che:
- le imprese individuali in sede di prima iscrizione al registro imprese hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
- le imprese individuali già iscritte e attive, non soggette a procedura concorsuale, avranno tempo fino al 30 giugno 2013 per depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese competente il proprio indirizzo di PEC.
Dal 1° luglio 2013 l'ufficio del Registro delle Imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l'indicazione dell'indirizzo PEC. Decorsi 45 giorni senza che si sia provveduto all'integrazione richiesta la domanda si intenderà non presentata
Non verrà chiesta alcuna integrazione all'impresa individuale che non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC che presenta istanza di cancellazione dal registro delle imprese.
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IMPRESE SOCIETARIE
L'art. 16, comma 6, del D.L. n° 185/2008, convertito nella legge n° 2/2009 obbliga le società iscritte al Registro delle imprese a comunicare entro il 29 novembre 2011 il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) che verrà riportato sulle visure e i certificati.
Successivamente l'art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185:
«L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
L'ufficio, pertanto, provvederà a sospendere le istanze presentate da società che non hanno ancora provveduto a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese, chiedendo la regolarizzazione. Rimangono esclusi da tale procedura i bilanci di esercizio e gli altri atti soggetti a deposito.
vedi Nota MSE del 25/11/2011 »
per ulteriori approfondimenti sulla p.e.c. »
vedi Nota MSE del 24/11/2011 per società con procedure concorsuali »
vedi Nota Unioncamere del 09/07/2013 sulla p.e.c. delle imprese individuali »
La comunicazione della PEC al Registro Imprese
Costi
Tale comunicazione e le eventuali successive variazioni, sono esenti da diritti, bolli e tariffe.
Cosa fare prima di comunicare l'indirizzo PEC
- Verificare se l'indirizzo PEC dell'impresa è già stato dichiarato al Registro Imprese tramite apposita interrogazione sul portale http://www.registroimprese.it oppure nell'applicativo ComunicaStarweb in fase di predisposizione della pratica telematica.
Per le società la verifica può essere effettuata anche online sul sito della pratica semplice inserendo esclusivamente il codice fiscale del legale rappresentante e dell'impresa.
Assicurarsi che la PEC già comunicata sia ancora attiva - Se la PEC non è ancora stata comunicata o per modificarla è necessario innanzitutto dotarsi di una casella di posta elettronica certificata sottoscrivendo un contratto con un gestore autorizzato (vedi elenco).
L'indirizzo PEC della società può essere liberamente scelto (non deve contenere obbligatoriamente la denominazione dell'impresa), non può invece essere utilizzata la cosidetta "PEC del cittadino" riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it perchè si tratta di una PEC "chiusa" (canale esclusivo tra Pubblica amministrazione e cittadini, non utilizzabile tra soggetti privati).
Strumenti per effettuare la comunicazione della P.E.C. "Pratica semplice"
Per agevolare le imprese, sul portale www.registroimprese.it, è stata predisposta una procedura semplificata on-line che permette ai titolari/legali rappresentanti di effettuare in completa autonomia tale adempimento.
La procedura non richiede registrazione, nè autenticazione, ma semplicemente il possesso del dispositivo di firma digitale.
Si dovranno fornire esclusivamente queste informazioni:
- codice fiscale dell'impresa
- codice fiscale del dichiarante (titolare/legale rappresentante)
- indirizzo P.E.C. valido e attivo da iscrivere al Registro delle imprese
Utilizzando questi dati verrà predisposta automaticamente una pratica telematica di Comunicazione Unica che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante. La pratica, così formata, sarà inviata al Registro imprese direttamente dal portale.
Si ricorda che la Camera di commercio rilascia gratuitamente un dispositivo di firma digitale (C.N.S.) al titolare di impresa individuale e al primo dei legali rappresentanti di società che ne fa richiesta.
Pratica ComunicaStarweb
Utilizzando l'applicativo ComunicaStarweb è possibile predisporre una pratica telematica di comunicazione di P.E.C. nella quale molti campi vengono precompilati con i dati già presenti negli archivi camerali riducendo la digitazione e la possibilità di errori.
Per la spedizione della pratica è necessario aver sottoscritto il contratto RegistroImprese on-line - Telemaco Pay.
Dalla pagina iniziale di Starweb:
- selezionare la regione destinataria
- scegliere dal menù "Comunicazione Unica impresa" la voce "variazione"
- selezionare la provincia della Camera di commercio destinataria e della sede dell'impresa, inserire il numero REA, selezionare la voce "PEC" dalla sezione "Dati sede".
Se la società ha già comunicato la PEC il campo sarà già compilato, pertanto non sarà necessario procedere oltre. In caso contrario compilare il campo con l'indirizzo PEC e la data atto corrispondente alla data invio. - compilare i dati del dichiarante indicando alternativamente
- legale rappresentante
- o professionista incaricato ai sensi della Legge 340/2000 (in questo caso compilare il modello NOTE con la dichiarazione dell'incarico ricevuto)
- o delegato (procuratore speciale). In tal caso inserire il file procura ComUnica e copia del documento d'identità. - selezionare "modo bollo": esente bollo.
- firmare digitalmente ed inviare la pratica.
Pratica FedraPlus
Modello S2 (solo società)
Estremi dell'atto:
Selezionare la "forma atto" comunicazione, il codice atto A99 e la "data atto" coincidente con la data di spedizione.
Riquadro 5/indirizzo della sede legale:
Compilare esclusivamente la stringa relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata. Non compilare l'indirizzo della sede.
In caso di presentazione da parte del professionista incaricato va compilato il Modello NOTE con la dichiarazione dell'incarico ricevuto ai sensi della Legge 340/2000.
Compilare la distinta con l'indicazione del soggetto firmatario (legale rappresentante, professionista incaricato o procuratore speciale). Per le pratiche firmate dal procuratore speciale inserire il file procura ComUnica e copia del documento d'identità.
Inserire nella distinta "esente bollo".
Firmare digitalmente la pratica ed inviarla con l'applicativo Comunicazione unica d'impresa.