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Albo società cooperative

ultima modifica 15/07/2016 22:04
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Il D.M. 23.6.2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.7.2004) ha istituito l'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, che con circolare attuativa del 06/12/2004, ne ha disciplinato le modalità di iscrizione.
L'Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.

Termine per l'iscrizione

Il termine di iscrizione all'Albo delle società cooperative è stato prorogato al 31/03/2005, sia per le società cooperative a mutualità prevalente (L.306 del 27/12/2004) che per le società cooperative a mutualità non prevalente (Decr. Map. 15/03/2005).

Modalità di iscrizione

Le Società Cooperative devono presentare la domanda all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con supporto informatico e firma digitale.

La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo informatico "C17 Modulo Albo Cooperative" scaricabile dal sito http://web.telemaco.infocamere.it alla voce download software.

Il modulo C17 deve essere allegato ad una domanda del Registro delle Imprese, seguendo le istruzioni allegate alla circolare ministeriale.

In particolare le società di nuova costituzione devono allegare il modulo C17 alla domanda di iscrizione presentata con modulo S1.


Diritti di segreteria e imposta di bollo

I diritti da corrispondere sono di 40 euro.

La domanda di iscrizione all'Albo delle Cooperative è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 14,62.
(cfr Risoluzione n.79/E dell'Agenzia delle Entrate del 17/6/2005).


Modalità di compilazione

Nella domanda occorre indicare la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione:

  • Sezione a "mutualità prevalente": in tale sezione devono iscriversi le società cooperative, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.
    Nell'ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge.
  • Sezione "cooperative diverse" devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.


Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 del decreto istitutivo.

Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari), di cui all'art. 5 della L. 366/2001 dovranno selezionare l'apposita sezione.

Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto di indicare il numero dei soci ed eventualmente di sottoscrivere che "alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro".

La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, sarà trasmessa automaticamente al Ministero, al momento della sua evasione, tramite il sistema informatico camerale.

Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle Cooperative interessate.
Il Ministero stesso attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.
Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere e verrà riportato nella visura camerale. Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica dello statuto

Le società cooperative già iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito dei bilanci il modulo C17 compilato nel "Quadro per modulo allegato al bilancio".

Finalità del modulo

Con tale modulo, per le cooperative a mutualità prevalente, gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, evidenziando i dati richiesti, di cui agli artt. 2513 e 2425 c.c, estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.

Tutte le cooperative, anche quelle a mutualità prevalente di diritto sono tenute ad allegare al bilancio il modello C17, ad esclusione delle Banche di Credito Cooperativo (come precisato con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 18/05/2006).

vedi nota del Ministero »



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