Termini e modalità di pagamento
Il Diritto annuale 2013 deve essere versato dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese in un'unica soluzione tramite modello F24 alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi quindi entro il 17 giugno 2013 (essendo il 16 una domenica), ovvero il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.
Gli importi sono rimasti invariati rispetto all'anno 2012.
Il 17 giugno 2013 è il termine ordinario per il versamento del diritto annuale da effettuarsi, in unica soluzione, con il modello F24 da tutte le imprese iscritte. Sono escluse da questa data le società di capitali che, per scadenza di esercizi sociali, godono di altro termine.
IMU ed Altri Tributi Locali | Codice Tributo | Anno di Riferimento | Importo a Debito |
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FE | 3850 | 2013 | Importo dovuto |
- Nel periodo dal 18 giugno al 17 luglio le imprese sconteranno una maggiorazione dello 0,40% sul dovuto. L'importo, in questo caso, deve essere versato al centesimo di Euro.
- Si ricorda che la maggiorazione dello 0,40% VA SEMPRE PAGATA a meno che il credito utilizzato non sia relativo a diritto annuale.
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24: il contribuente è tenuto a compilare con attenzione la parte anagrafica del Modello (Codice Fiscale dell'impresa, dati anagrafici, domicilio fiscale). Nella sezione IMU ed Altri Tributi Locali deve riportare la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a favore della quale l'importo è dovuto, il Codice Tributo 3850 e l'anno di riferimento 2013.
A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare, anche tramite intermediari, il versamento del diritto annuale dovuto con modalità telematiche, come disposto nell'articolo 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio, n. 223 approvato con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (vedi circolare n. 29/09/2006 n. 30 Agenzia delle Entrate). Sono previsti, nella stessa circolare, alcuni casi particolari, per i quali è possibile effettuare il versamento con modello F24 cartaceo anzichè con modalità telematiche.
TRASFERIMENTI DI SEDE: Qualora l'impresa trasferisca in corso d'anno la propria sede legale o principale da una provincia ad un'altra, il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio dove l'impresa era iscritta al 1° gennaio 2013.