Soggetti obbligati/esonerati
Sono soggetti OBBLIGATI al pagamento del Diritto Annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno o che si iscrivono in corso d'anno. Sono tenute, quindi, al pagamento anche le società:
-
in liquidazione o in scioglimento
-
inattive dalla costituzione
-
che abbiano cessato o sospeso l'attività
-
cessate nel corso dell'anno
-
i soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) - A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2011 I SOGGETTI ISCRITTI AL REA SONO TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE IN MISURA FISSA PARI AD € 30,00
Sono soggetti ESONERATI dal pagamento del Diritto Annuale:
- le imprese per le quali è stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa al 31/12 dell'anno precedente al quale si riferisce il diritto annuale (tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisiorio dell'impresa);
-
le imprese individuali che, avendo cessato l'attività al 31/12, chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo alla cessazione di attività
-
società che, avendo approvato il bilancio finale di liquidazione al 31/12, chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio
-
le cooperative sciolte con provvedimento dell'Autorità governativa ex art. 2545 septiesdecies c.c. dall'anno solare successivo a quello del provvedimento