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Ravvedimento Operoso di cui all'art. 6 D.M. 27 gennaio 2005, n.54

ultima modifica 24/07/2016 06:28
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Le imprese che, dopo la scadenza del 17 giugno 2013 (o del 8 luglio 2013 per quelle soggette a proroga) vogliono regolarizzare spontaneamente l'omesso, insufficiente o ritardato versamento del Diritto Annuale 2013, possono avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso di cui all'art. 6 del D.M  27/01/2005 n. 54. Sono escluse dalle date sotto riportate le società di capitali che, per scadenza di esercizi sociali, godono di altro termine.

 Il ravvedimento può essere:

- BREVE (meno favorevole rispetto al pagamento dell'importo dovuto maggiorato dello 0,40% quale interesse corrispettivo):

  • dal 18/06 al 17/07/2013 con il pagamento di  una sanzione ridotta ad 1/8 (= 3,75%) dell'importo dovuto;
  • dal 09/07 al 20/08/2013 con il pagamento di  una sanzione ridotta ad 1/8 (= 3,75%) dell'importo dovuto per i contribuenti "... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze..." ed "ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati in precedenza";

- LUNGO:

  • dal 18/06/2013 al 17/06/2014 con il pagamento  di una sanzione ridotta ad 1/5 (= 6%) dell'importo dovuto;
  • dal 09/07/2013 al 08/07/2014 con il pagamento  di una sanzione ridotta ad 1/5 (= 6%) dell'importo dovuto per i contribuenti "... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze..." ed "ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati in precedenza".

 

CONTESTUALMENTE al pagamento del tributo dovuto e della sanzione, devono essere pagati gli interessi moratori al tasso legale maturati giorno per giorno.

 

Codici per il ravvedimento:

IMU ed Altri Tributi LocaliCodice TributoAnno di RiferimentoImporto a Debito

FE

FE

FE

3850

3851

3852

2013

2013

2013

importo dovuto

interessi legali

sanzione (3,75% ravv. breve - 6% ravv. lungo)

 

Gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzione NON POSSONO essere compensati.

AVVISO

A decorerre dall'esazione diritto annuale 2005, le imprese che non regolarizzano l'omesso  o insufficiente versamento avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 4 del REGOLAMENTO della Camera di Commercio di Ferrara saranno soggette ad una sanzione dal 30% al 50% (30% + 20% ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 472/1997).

vedi Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2005, n.54

vedi Circolare Ministero delle Attività produttive 3587-C

vedi Regolamento C.C.I.A.A.

vedi Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 82417

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