Presentazione di ricorsi amministrativi di secondo grado alla Regione
Nuove procedure in materia di Albo delle imprese artigiane - presentazione ricorsi
Dal 1° gennaio 2017, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n.9/2016 alla legge regionale n. 1/2010, avverso i provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane adottati dalla Camere di commercio si potrà presentare il ricorso amministrativo di secondo grado innanzi al Servizio regionale competente in materia di artigianato.
Legittimazione, termini e modalità per la presentazione del ricorso
La legittimazione a ricorrere spetta, a norma dell'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 1/2010, all'impresa interessata ed agli Enti e Amministrazioni pubbliche che avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.
Il termine per ricorrere, perentorio, è di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dalla Camera di commercio ai sensi dell'art. 3-bis comma 3, come previsto dal citato (art. 7 comma 1).
Il ricorso va indirizzato alla Regione Emilia-Romagna presso il Servizio Qualificazione delle Imprese e inviato obbligatoriamente all'indirizzo PEC cra@postacert.regione.emilia-romagna.it
Deve essere redatto in carta bollata (art. 3 del DPR 642/1972) con una marca da bollo di euro 16,00, applicata sull’atto originale, ogni quattro facciate (art. 5 del DPR 642/1972). Può essere proposto dall’interessato anche a mezzo di “procuratore speciale” con mandato in calce o a margine dell’atto.
Qualora il ricorrente sia una persona fisica non più titolare di impresa, il ricorso potrà essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
Regione Emilia Romagna - Servizio Qualificazione delle imprese, viale Aldo Moro n. 44, cap 40127 Bologna
La decisione adottata del Servizio può essere impugnate davanti al Tribunale ordinario di Bologna competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica.