Qualifica di estetista ed ammissione ai corsi di formazione professionale
Procedure per il riconoscimento della qualifica di Estetista e per l'ammissione ai corsi professionali.
Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di estetista
Dal 29 ottobre 2012 la valutazione del possesso dei requisiti professionali è di competenza del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive ). Poichè l'esercizio dell'impresa di estetista è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata d'inizio attività) al SUAP del Comune in cui si svolge l'attività, essa dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti professionali in capo alla persona preposta quale responsabile tecnico.
ATTENZIONE: Con Delibera della Giunta Regionale n. 1089/2015 dal 1° ottobre 2015 la competenza per la verifica dei requisiti di accesso al corso di formazione di 300 ore è in capo ai soggetti accreditati che realizzano l'attività formativa. Si vedano le informazioni di dettaglio nel paragrafo qui sotto "Ammissione al corso di formazione teorico-pratica"
Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Legge Regionale 4 agosto 1992 n. 32
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
I requisiti professionali prescritti dall' art. 3 della legge n. 1/1990 sono:
A) aver superato un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
B) oppure un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
C) oppure un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla letteraB). Il periodo di attività non inferiore ai tre anni deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera B).
Nella modifica introdotte dall'art. 16 del D.Lgs. 147 del 6 agosto 2012 è inoltre disposto che, contestualmente alla trasmissione della Segnalazione certificata di inizio dell'attività (S.C.I.A.), si deve dichiarare al Registro delle Imprese chi è il responsabile tecnico per l'attività di estetista. Questo dato viene iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (R.E.A.) dell'impresa.
Riconoscimento dei requisiti professionali
Con nota del 19 ottobre 2012 la Regione ha disposto che dal 29 ottobre 2012 il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di estetista venga accertato dal S.U.A.P. al quale è presentata la Segnalazione certificata d'inizio dell'attività (SCIA). Nel documento allegato alla nota regionale sono riepilogati i presupposti per il riconoscimento dei requisiti professionali.
Ammissione al corso di formazione teorico-pratica
L'ammissione al corso professionale di formazione teorico-pratica della durata di 300 ore previsto dall'art. 3 comma 1 lett.re b) e c) della legge n. 1/1990 per l'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 - primo periodo del comma 4 - della legge regionale n. 32/1992.
Con Delibera della Giunta Regionale n.1089 del 28 luglio 2015 dal 1° ottobre 2015 la verifica di tali requisiti è attribuita ai soggetti accreditati che attuano tali corsi. L'interessato/a dovrà pertanto richiedere l'accesso al corso formativo di 300 ore direttamente alla struttura che lo realizza.
Per tale motivo dal 1° ottobre 2015 lo sportello dell'ufficio Registro Imprese/REA - non accetterà le domande di ammissione ai corsi professionali che, in base alla normativa ora superata, venivano inoltrate alla Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo della Regione Emilia-Romagna.
Ulteriori informazioni potranno essere reperite rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il pubblico della Regione al n. tel. 800955157 od alla e-mail formaz@regione.emilia-romagna.it