Spedizionieri
Attività di Spedizioniere
L'attività di spedizioniere è svolta dall'impresa che assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 C.C.).
Con l'entrata in vigore del D.lgs 26/3/2010 n. 59, è stato soppresso l'elenco autorizzato degli spedizionieri di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e l'attività di spedizioniere è stata assoggettata alla Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 da presentarsi, con la modalità della Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l'attività.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di spedizioniere e sono state individuate le modalità di passaggio dei soggetti già iscritti nel soppresso "Elenco autorizzato degli esercenti l'attività di spedizione", nonché i termini entro i quali occorre presentare le relative istanze/denunce all'Ufficio del Registro delle Imprese.
Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l'attività di spedizioniere devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442 come modificata dall'art. 76 del D.lgs. 26/3/2010 n. 59.
La modulistica per la presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea degli spedizionieri, è disponibile in Comunica Starweb che consente di realizzare la domanda/denuncia per il registro delle imprese la compilazione del modello "SPEDIZIONIERI" integrato in essa.
I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società e gli eventuali preposti sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "SPEDIZIONIERI".
Sono inoltre tenuti alla compilazione della sezione "REQUISITI", limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, i soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve presentare una SCIA e deve nominare almeno un preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali ideonei allo svolgimento dell'attività.
scarica la Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività
di Spedizioniere»
NORMATIVA
Normativa di riferimento
- Legge n. 1442 del 14 novembre 1941
- Legge n. 1138 del 15 dicembre 1949
- Decreto Ministero dei Trasporti 8 gennaio 1987
- Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 art. 76
- Legge n. 241 del 07.08.1990 art. 19
- D.M. 26.10.2011
Periodo transitorio
L'articolo 10 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 prevede un periodo di transizione dalla precedente disciplina di settore per le imprese svolgenti l'attività di spedizioniere.
Le imprese attive ed iscritte nell’Elenco degli spedizionieri alla data del 12 maggio 2012 devono procedere all’aggiornamento di ciascuna sede o unità locale presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario esercitano l’attività entro un anno dalla predetta data, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.
Per l’inoltro della pratica, da effettuare esclusivamente per via telematica, è necessario accedere al programma Comunica Starweb, che mette a disposizione la modulistica aggiornata utilizzabile per gli adempimenti necessari.
Imposta di bollo e Diritti di segreteria
L'Imposta di bollo e Diritti di segreteria sono quelli previsti per le corrispondenti pratiche Registro delle imprese per l' iscrizione / modifica / cancellazione dell'attività da parte dell' impresa individuale o della società.
Requisiti richiesti per l'attività di spedizioniere
Per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere l’art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59, richiede la presenza di requisiti morali, professionali e finanziari.
I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare quando l'attività di spedizioniere viene esercitata da impresa individuale; se l’attività viene svolta da società, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.
I requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche da eventuali preposti.
I soli requisiti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori delle società di capitali, da tutti i soci di società di persone (esclusi gli accomandanti), da tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.
Requisiti morali
Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.lgs. n. 159/2011, della Legge n. 575/1965 e della Legge n. 646/1982.
Requisiti professionali
E' necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
- aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
- aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.
Requisiti finanziari
L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro.
Il requisito di adeguata capacità finanziaria deve essere dimostrato sia per l’iscrizione della sede principale che per l’iscrizione delle sedi o unità locali.
Nel caso di una Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.
Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra sopraindicata.
Cauzione
L’impresa, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività, è tenuta a costituire una cauzione pari € 258,23 che potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure tramite versamento presso la direzione territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La cauzione è dovuta sia per l’iscrizione della sede principale che per l’iscrizione delle sedi o unità locali.