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Mediatori Marittimi

ultima modifica 11/07/2023 14:21
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L'attività di mediatore marittimo è svolta da coloro che esercitano professionalmente l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose.

scarica la Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività

di Mediatore marittimo»

Normativa

Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - entrato in vigore l'8 maggio 2010 all'art. 75 ha modificato la normativa preesistente, sopprimendo il Ruolo dei Mediatori marittimi, (tenuto a livello interprovinciale dalla Camera di commercio di Ravenna, competente per l'iscrizione nel Ruolo dei residenti nella provincia di Ferrara) mantenendo però i requisiti morali e professionali prescritti dalla normativa di settore.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, entrato in vigore dal 12 maggio 2012, ha completato la riforma del settore modificando la disciplina per l'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell'esercizio dell'attività di mediatore marittimo.

Il Ruolo Interprovinciale, originariamente strutturato in due sezioni - ordinaria e speciale - rimane in vigore solo per la sezione speciale riservata ai mediatori marittimi pubblici, che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alla pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Dal 12 maggio 2012  la denuncia dell'esercizio dell'attività di mediatore marittimo deve essere presentata al Registro delle Imprese unicamente con la  modalità telematica della  "Comunicazione Unica" realizzata con  il software Starweb (o equivalenti), allegando il "Modello Mediatori Marittimi" compilato nella  sezione "SCIA" . La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.

Informazioni di dettaglio in merito a questo e gli altri adempimenti sono contenute nella "Guida agli adempimenti per l’esercizio dell’attività di Mediatore Marittimo" .

L'Ufficio ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica dichiarazioni sostitutive contenute nella SCIA e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione di attività fatto salvo, se possibile, la regolarizzazione della stessa entro il termine fissato dall'Ufficio.

La denuncia dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 7 della legge 12 marzo 1968 n. 478 per l’esercizio dell’attività.

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le successive modifiche inerenti l’attività e i soggetti in possesso dei requisiti generali, professionali e morali.

 

Periodo transitorio

L'articolo 11 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 stabilisce e regolamenta un periodo di transizione dalla precedente disciplina del settore stabilendo, per le imprese che alla data di entrata in vigore del Decreto sono attive ed iscritte nella sezione ordinaria del Ruolo interprovinciale, l'obbligo di presentare al Registro delle imprese - entro il 30 settembre 2013 - esclusivamente con la  modalità della  "Comunicazione Unica" realizzata con  il software Starweb o equivalenti - il  modello “MEDIATORI MARITTIMI” compilato nella sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” per ciascuna sede o unità locale. Decorso inutilmente detto termine l’Ufficio del Registro delle imprese provvederà all’inibizione della continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore.

Per la persona fisica l’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l’avvio dell’attività.

Imposta di bollo e Diritti di segreteria

 

L'imposta di bollo e i diritti di segreteria sono  quelli previsti per le corrispondenti pratiche Registro delle imprese per l' iscrizione / modifica / cancellazione dell'attività da parte dell' impresa individuale o della società.

 

Incompatibilità, Requisiti e Sanzioni

Incompatibilità

L’esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Requisiti

I requisiti per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti:

  • dal titolare dell'impresa individuale;
  • da tutti i legali rappresentanti in caso di società, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa.

 

Requisiti morali

  • non essere interdetto o inabilitato;
  • non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e  per ogni altro delitto non colposo  per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,  nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;

Requisiti professionali

  • avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
  • avere superato l'esame volto ad accertare il requisito professionale;

in alternativa a quest'ultimo requisito:

  • essere iscritto nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.M. 26.10.2011,costituisce requisito professionale "permanentemente abilitante"  per l'avvio dell'attività;
  • essere iscritto nella apposita sezione R.E.A. (a regime).

Requisiti finanziari

L'impresa deve effettuare il deposito cauzionale a favore della Camera di commercio  ha presentato la SCIA a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività il cui importo è pari a:

- €. 258,23 (per l'attività corrispondente all'iscrizione nella ex sezione ordinaria del Ruolo) oppure a

- €. 516,46 (per l'attività corrispondente all'iscrizione nella sezione speciale del Ruolo).

La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria, oppure mediante Titoli di Stato. Con la cessazione dell'attività l'impresa potrà richiedere lo svincolo della suddetta cauzione.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa deve nominare almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività (art. 4 del D.M. 26.10.2011).

Esami

A norma dell'art. 14 del D.M. 26.10.2011 gli esami continuano ad essere svolti dalla Camera di commercio di Ravenna, presso la quale era istituito il Ruolo interprovinciale competente per i residenti o aventi domicilio professionale nelle provincia di Ferrara - D.M. 10.12.1968, alla quale ci si deve rivolgere per informazioni in merito alle materie d'esame ed alla data della sessione.

Il candidato che ha superato gli esami può iniziare l’attività entro cinque anni da tale data.

Sanzioni

Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 18 della legge n. 478/12.03.1968, richiamato dall'articolo 75 comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010, consistono nei provvedimenti di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attivitàTali sanzioni sono annotate ed iscritte per estratto nel REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell'art. 75, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010 e dell'art. 22 della legge n. 478/1968.

Tessera personale di riconoscimento

L'Ufficio del Registro delle imprese, su apposita richiesta del mediatore marittimo in attività, rilascia una tessera personale di riconoscimento conforme al modello di cui all'allegato C del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2011. La tessera, valida per due anni, reca la fotografia e gli estremi identificativi del possessore, con l'indicazione della data di “iscrizione” e della data di “scadenza”.

In caso di presentazione della pratica di inizio dell'attività, la tessera può essere richiesta contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

A chi può essere rilasciata la tessera personale di riconoscimento

La tessera può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, ecc.) svolgono attività di mediatore marittimo per conto di un'impresa costituita in forma individuale ovvero in forma societaria.

 

La tessera ha una durata di due anni, deve recare gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di iscrizione e della data di scadenza. Alla scadenza dei due anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, dovrà presentare la richiesta di rinnovo della tessera.
Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediazione marittima, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all'ufficio del Registro delle imprese.

La tessera non può essere rilasciata a coloro che sono iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo (art. 8 del Decreto ministeriale).

Modalità di richiesta

La richiesta della tessera deve essere presentata con modalità telematica al Registro delle imprese - mediante  l'applicativo DIRE, l’applicativo ComunicaStarweb, oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale - compilando il Campo "NOTE" evidenziando che la pratica è presentata al fine del rilascio della tessera personale di riconoscimento per l'attività di mediatore marittimo. Alla pratica telematica deve essere allegato un file in formato PFD/A firmato digitalmente che contiene la foto del richiedente.

La tessera è valida per due anni dalla data del rilascio; alla scadenza  l'interessato che prosegue l'attività dovrà presentare con la medesima modalità la richiesta di rinnovo della tessera, restituendo contestualmente quella non più valida.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediatore marittimo, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento.


Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta


La foto deve avere le seguenti caratteristiche, consuete a questa tipologia di documento:
• proporzioni circa 4 (altezza) : 3 (larghezza);

• la foto deve essere recente e mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;
• deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;
• non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto.

Diritto di segreteria e imposta di bollo per il rilascio della tessera personale

Costo della tessera:

Euro 25,00 per diritti di segreteria

Euro 16,00 per l’imposta di bollo assolta virtualmente

Gli importi saranno addebitati dal richiedente nel conto “Telemaco pay” della pratica telematica.

Modalità di consegna della tessera personale

L'Ufficio Registro delle imprese comunica all'interessato quando la tessera è disponibile per il ritiro.

La consegna della stessa, nei giorni e negli orari di apertura della Camera di Commercio, potrà essere effettuata esclusivamente in presenza dell'interessato munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, al fine della sua identificazione da parte del personale camerale.


 


 

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