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Agenti e Rappresentanti di commercio

ultima modifica 11/07/2023 14:05
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E' agente di commercio la persona fisica o la società che viene stabilmente incaricata, da una o più imprese, di promuovere le vendite in una zona determinata.

E' rappresentante di commercio la persona fisica o la società che viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di concludere le vendite in una zona determinata.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno), è stato soppresso il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e sono state ridefinite le procedure.

A decorrere dal 12 maggio 2012 sono operativi i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 che disciplinano le nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi.

L'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, svolta individualmente o in forma collettiva, è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge n. 204/1985 e dal Decreto 26 ottobre 2011.

La SCIA va presentata con procedura telematica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove si intende iniziare l'attività contestualmente alla Comunicazione Unica.

La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.

Verifica requisiti

L'Ufficio ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive contenute nella SCIA e, cosi come previsto dall'art. 19 comma 3 della L. 241/90, in caso di verificata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione di attività fatto salvo, se possibile, la possibilità di conformare la stessa entro il termine fissato dall'Ufficio

Incompatibilità

Per le attività in argomento sussiste incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente e nei confronti di coloro che svolgono attività di intermediazione.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Possono svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio coloro che risultano in possesso dei requisiti morali e professionali.
I requisiti devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, dai legali rappresentanti di società, dai preposti e da tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa.

Requisiti Morali

  • non essere stato interdetto o inabilitato;
  • non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
    delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. N. 646/1982.

Requisiti tecnico-professionali (alternativi tra loro)

  • possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
  • aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio istituito o riconosciuto dalle Regioni;
  • aver prestato la propria opera per almeno un biennio (anche non continuativo) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, con inquadramento nei primi due livelli contrattuali (1° e 2° livello del contratto del commercio - 6° e 7° livello del contratto dell'industria), collaboratore familiare, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione, avendo svolto all'interno un'effettiva e concreta attività operativa, con funzioni di direzione e organizzazione delle vendite;
  • essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui all'art. 7 del Decreto 26 ottobre 2011;
  • essere iscritto nel soppresso ruolo (possibilità consentita nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 - fino al 12/05/2017).
    Attenzione: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso Ruolo.

Agente di commercio per l'estero

Come da parere Ministero dello Sviluppo Economico  prot. 347869 del 2 ottobre 2018 sono necessari i requisiti professionali anche per l'agente di commercio operante all'estero.

Il Mise ritiene che la comunicazione di aver iniziato l'esercizio dell'attività agenziale in campo internazionale non determina per un'impresa italiana l'esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 204/1985 e, pertanto, la necessità della presentazione della SCIA.

Tessera personale di riconoscimento

L'Ufficio del Registro delle imprese, su apposita richiesta dell'agente rappresentante in attività, rilascia una tessera personale di riconoscimento conforme al modello di cui all'allegato C del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2011. La tessera, valida per cinque anni, reca la fotografia e gli estremi identificativi del possessore, con l'indicazione della data di “iscrizione” e della data di “scadenza”.

In caso di presentazione della pratica di inizio dell'attività, la tessera può essere richiesta contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

A chi può essere rilasciata la tessera personale di riconoscimento

La tessera può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, ecc.) svolgono attività di agente rappresentante di commercio nell’ambito di un'impresa costituita in forma individuale ovvero in forma societaria;. Alla scadenza dei cinque anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, potrà essere presentata la richiesta di rinnovo della tessera e restituire quella scaduta.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di agente di commercio, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all'Ufficio del Registro delle imprese entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

Coloro che risultano iscritti nell'apposizione sezione del Repertorio Economico Amministrativo (artt. 7 del D.M. 26.10.2011) non hanno titolo per ottenere il rilascio della tessera personale di riconoscimento.

Modalità di richiesta

La richiesta della tessera deve essere presentata con modalità telematica al Registro delle imprese  mediante  l'applicativo DIRE, l’applicativo ComunicaStarweb, oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale,  compilando il Campo "NOTE" evidenziando che la pratica è presentata al fine del rilascio della tessera personale di riconoscimento per l'attività di agente e rappresentante di commercio. Ad essa va sempre allegato il modello C34 (Modello agenti di commercio), compilato nel riquadro Modifiche. Alla pratica telematica deve essere allegato un file in formato PFD/A firmato digitalmente che contiene la foto del richiedente.

Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta

La foto deve avere le caratteristiche consuete a questa tipologia di documento:

• proporzioni circa 4 cm (altezza) e 3 cm (larghezza);

• deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;

• deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;

• deve essere recente, a colori o in bianco e nero;

• lo sfondo chiaro e uniforme, senza la presenza di altri elementi all'interno della foto.

Diritto di segreteria e imposta di bollo per il rilascio della tessera

Euro 25,00 per diritti di segreteria

Euro 16,00 per l’imposta di bollo assolta virtualmente per la tessera

Euro 17,50 imposta di bollo per la pratica telematica.

Gli importi saranno addebitati dal richiedente nel conto “Telemaco pay” della pratica telematica.

Modalità di consegna della tessera

L'Ufficio Registro delle imprese comunica all'interessato quando la tessera è disponibile per il ritiro.

La consegna della stessa, nei giorni e negli orari di apertura della Camera di Commercio, potrà essere effettuata esclusivamente in presenza dell'interessato munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, al fine della sua identificazione da parte del personale camerale.

 

 

Modalità operativa

Strumenti

Dal 14 maggio l'applicativo STARWEB è stato aggiornato ed integrato con la nuova modulistica ministeriale per la predisposizione della SCIA nel nuovo formato XML firmato digitalmente per l'acquisizione e trasmissione integrata dei moduli, dei dati e di eventuale altra documentazione secondo una forma standardizzata e per l'iscrizione nell'apposita sezione del REA di persone fisiche non esercitanti attività d'impresa.

Per queste tipologie di pratiche è possibile utilizzare software di altri produttori che abbiano implementato le specifiche tecniche per questi servizi.

Disponibile la Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di Agenti e Rappresentanti di Commercio (L. 204/85) redatta dalle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna.

Pubblicato anche il Modello Integrativo alla sezione requisiti per le dichiarazioni da allegare alla pratica telematica inviata al Registro Imprese a dimostrazione del possesso del requisito professionale inerente l'attività svolta)

Si ricorda che alla pratica è necessario allegare copia del Contratto di agenzia (art. 1742 del cod. civ.)

Disponibile, nella sezione allegati, specifica guida alla compilazione redatta da Infocamere.

Per i titoli di studio validi, si veda parere Ministero Sviluppo Economico prot. n. 97467 del 07/04/2016.

Costi

Imposta di bollo e diritti di segreteria, come da Tabelle Ministeriali vigenti e Guida operativa

 

Riconoscimento delle qualifiche professionali estere
I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Il Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali in riferimento alle attività regolamentate quali: Installazione di impianti; Autoriparazione; Pulizie; Agenti di affari in mediazione; Agenti e rappresentanti di commercio; ecc.
Per tutte le informazioni e modalità di presentazione della domanda si rimanda al sito del MISE.

 

 

Normativa

 

  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
  • Legge 3 maggio 1985, n. 204
  • D.M. 21/08/1985
  • D.Lgs. n.303/1991
  • Codice Civile: art.1742 e seg.
  • Decreto modalità iscrizioni (dal 12/05) - Attività agente e rappresentante di commercio
  • Circolare esplicativa 3648/C
  • Circolare 3662/C - 10 ottobre 2013
  • Parere del 2 ottobre 2018 (Prot. 347869) - Richiesta parere requisiti professionali per agente di commercio operante all'estero
  • Consulta il Registro Imprese


     


     

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